INCONTRI


10 settembre 2016

LE PRECISAZIONI IRRITUALI DEL SEGRETARIO COMUNALE


Eccola la sentenza. Chiara e netta nel dare ragione a Angela Galbiati nella causa di lavoro contro il Comune. Quella stessa causa che le è costata il posto in consiglio comunale, per una ritorsione politica della Lega Nord, che ha fatto carta straccia della legge pur di estromettere la candidata più votata dai cittadini di Biassono.
Oggi, in attesa del pronunciamento del prefetto, la sentenza del Tribunale di Monza comincia a fare un po’ di giustizia in una vicenda che si trascinerà per molto tempo ancora. E che non mancherà di avere ripercussioni sulla vita amministrativa.

Ma procediamo con ordine. Innanzitutto il testo della sentenza. “La ricorrente (Angela Galbiati, ndr)- in pensione dall’1.9.2014 - ha impugnato tempestivamente la transazione stipulata il 17.7.2012 depositando il ricorso introduttivo del giudizio il 4.11.2014, nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro .La transazione in esame è dunque da considerare invalida ex art. 2113 cod. civ., così rimanendo superfluo l’esame dell’ulteriore questione dell’annullabilità della transazione per vizi della volontà ex art. 1427 e segg. cod. civ., segnatamente per violenza morale”.
E prosegue: “Ad avviso del giudice la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma che le mansioni svolte dalla stessa con continuità, a partire dal novembre del 1999 sono state prevalentemente dirigenziali, così come definite dall’art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000”.

Fino a mettere in risalto un’anomalia tutta biassonese: “In definitiva, come evidenziato dalla ricorrente, nel comune di Biassono si è venuto a creare, per lungo tempo, un ‘doppio livello’, che assegnava ai capi area una sorta di dirigenza di primo livello e ai responsabili di servizio una dirigenza di secondo livello,che non trova corrispondenza nel quadro normativo degli enti locali”.
Come dire: pagavamo due persone per fare la stessa cosa. Ma non è tutto. Anzi, il passaggio più interessante è alla fine. Eccolo, così come lo scrive il giudice:“Per completezza, va solo aggiunto che, ai fini della decisione della causa, non si è tenuto conto delle precisazioni, assolutamente irrituali, contenute nella lettera a firma di Francesco Miatello, Segretario Generale del Comune di Biassono, datata 14.6.2016 e inviata a mezzo posta direttamente a questo giudice che ne ha preso visione il 27.6.2016”.

Parole pesanti. Con quell’assolutamente irrituali che suona come una sonora lavata di testa (l’eufemismo è doveroso) per il segretario comunale. Un autogol, non il primo purtroppo, per chi dovrebbe avere a cuore sempre e soltanto un ruolo terzo rispetto alla componente politica.
E' un autogol che pone almeno (perché potrebbero essere molte di più) una domanda: il sindaco-borgomastro è stato informato della lettera inviata in modo assolutamente irrituale al giudice, oppure il segretario comunale ha fatto tutto di testa sua?


In un caso o nell’altro qualcuno ha sbagliato. E non è la prima volta. Pagherà per questo? Visti i precedenti, abbiamo qualche dubbio.